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FONDO PERDUTO

L'art. 1 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni") prevede un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

Soggetti beneficiari

Il contributo spetta ai "soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario".
Possono beneficiare dell'agevolazione anche:

  • i contribuenti in regime forfetario;
  • gli enti non commerciali, limitatamente all'attività commerciale esercitata.

Esclusioni

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL);
  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021;
  • gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

La misura è quindi di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento (come era avvenuto in occasione del DL "Ristori"), né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza (come nel DL "Rilancio").

Requisiti

Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:

  • i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti "solari"; la norma fa riferimento al secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto);
  • l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019).

Per l'individuazione del fatturato e corrispettivi rileva la data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, per cui sono applicabili i criteri previsti con riferimento al contributo del DL "Rilancio" (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15/2020 e 22/2020; cfr. anche guida Agenzia delle Entrate aprile 2021).

Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:

  • l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020;
  • l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA (art. 1 co. 5 del DL 41/2021).

La seguente tabella sintetizza i parametri per il calcolo dell'agevolazione.

La seguente tabella sintetizza i parametri per il calcolo dell'agevolazione.

PERCENTUALE DA APPLICARE

RICAVI 2019

60%

FINO A 100.000

50%

DA 100.000 A 400.000

40%

DA 400.000 A 1.000.000

30%

DA 1.000.000 A 5.000.000

20%

DA 5.000.000 A 10.000.000

 

In sostanza, il nuovo contributo è calcolato:

  • partendo da fatturato e corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019;
  • dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno;
  • calcolando la differenza tra i suddetti importi;
  • applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell'agevolazione.

Con riferimento al calcolo dell'ammontare medio mensile, è stato precisato che (cfr. istruzioni per la compilazione dell'istanza):

  • gli importi dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019 vengono determinati dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nell'anno;
  • per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dall'1.1.2019:

  • se la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo, qualora superiore);
  • se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è pari a zero o positiva (non più quindi, come inizialmente previsto, anche in caso di differenza negativa ma inferiore al 30%), spetta l'importo minimo del contributo (provv. Agenzia delle Entrate 77923/2020, § 2.4, come modificato da provv. 29.3.2021 n. 82454).

Contributo minimo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Possono fruire dell'agevolazione anche i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2020.

Contributo massimo

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Irrilevanza fiscale del contributo

Per espressa previsione normativa, il contributo:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Procedura per il riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti (provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 77923).
L'istanza deve essere presentata:

  • dal 30.3.2021 al 28.5.2021;
  • mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto può essere, a scelta del contribuente, alternativamente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate:

  • mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente;
  • sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (a tal fine non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 34 della L. 388/2000, art. 1 co. 53 della L. 244/2007, art. 31 co. 1 del DL 78/2010).

La scelta della modalità di erogazione:

  • deve riguardare l'intero importo del contributo spettante;
  • deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo;
  • è irrevocabile (può essere modificata dal richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo).